Art. 16a LCStr
1 Commette un’infrazione lieve chi:
- a. violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;
- b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c. viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.
2 Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.
3 La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.
4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione della legge sulla circolazione stradale, distinzione tra infrazione lieve e infrazione medio grave, ammonimento, revoca della licenza di condurre345 citazioni
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2Annullamento di una licenza di condurre in prova33 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ritiro della patente di guida91 citazioni
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75 citazioni
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70 citazioni
Ultime sentenze del TF
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