Fatti

Il ricorrente [X.] guidava il 10 luglio 2005 alle 23.30 con la sua autovettura sull'autostrada T10 in direzione Müntschemier e mancò l'uscita Kerzers. Successivamente si fermò sulla corsia di emergenza e percorse a ritroso circa 60-80 m per lasciare l'autostrada in direzione Kerzers.

Il giudice istruttore del Cantone di Friburgo ritenne il ricorrente colpevole di violazione grave delle norme di circolazione e lo condannò a 5 giorni di reclusione condizionale e a una multa di 800 franchi. Il Tribunale del distretto del lago del Cantone di Friburgo lo condannò nel procedimento di opposizione per violazione delle norme di circolazione stradale a una multa di 600 franchi.

L'Ufficio per la circolazione stradale e la navigazione (Dipartimento di polizia e milizia del Cantone di Berna) ritirò al ricorrente la patente di guida per un mese. La Commissione di ricorso del Cantone di Berna per le misure nei confronti dei conducenti di veicoli respinse il ricorso presentato contro la decisione dell'Ufficio per la circolazione stradale e la navigazione.

Legge

Il Tribunale federale considera che la sentenza impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 e che il procedimento di ricorso si svolge secondo il diritto vigente fino a quel momento.

Il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore presume illegittimamente che una semplice messa in pericolo astratta sia sufficiente per il ritiro della patente. L'autorità inferiore è vincolata alla sentenza penale se è stata emessa nel procedimento ordinario, a meno che non ci siano chiari indizi di errore nella determinazione dei fatti.

Le descrizioni dei reati per il ritiro della patente di guida e la sanzione penale non coincidono, ma esistono alcune analogie. Una grave violazione delle norme di circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr corrisponde a un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr.

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