Fatti
Il ricorrente ha ricevuto una patente di guida provvisoria il 30 novembre 2007. Il 27 dicembre 2007 ha causato un incidente da solo, a seguito del quale gli è stata ritirata la patente per due mesi e il periodo di prova è stato prolungato di un anno. Il 14 ottobre 2008 ha causato un altro incidente da solo con danni materiali. Il Dipartimento degli Interni del Cantone di Soletta ha quindi annullato la patente di guida provvisoria. Contro questa decisione, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, a seguito della revisione della LCStr, la patente di guida provvisoria è stata introdotta per osservare i nuovi conducenti durante un periodo di prova di tre anni, prima di rilasciare loro la patente di guida illimitata. Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale durante il periodo di prova comportano non solo sanzioni penali e provvedimenti amministrativi, ma rendono anche più difficile il conseguimento della patente di guida illimitata.
Ai sensi dell'art. 15a cpv. 4 LCStr, la patente di guida provvisoria decade se durante il periodo di prova viene commessa una seconda infrazione che comporta il ritiro della patente. Questa disposizione si applica anche alle lievi infrazioni ai sensi dell'art. 16a cpv. 2 LCStr. Un…