Fatti

Con decisione del 25 aprile 2012, l'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Turgovia ha revocato in via cautelare la patente di guida di X. per tempo indeterminato, poiché si presume che abbia partecipato a una gara automobilistica il 22 aprile 2012. Il 16 maggio 2013, X. è stato nuovamente sorpreso alla guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente. Di conseguenza, l'Ufficio della circolazione stradale ha revocato la patente di guida di X. per 12 mesi.

X. ha presentato reclamo contro la revoca della patente di guida per 12 mesi. Ha sostenuto che la revoca cautelare del 25 aprile 2012 fosse illegittima e che la successiva revoca di avvertimento dal 22 aprile al 21 agosto 2012 fosse già stata scontata. Pertanto, il reato di guida nonostante la revoca della patente non sarebbe stato integrato.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che la revoca cautelare del 25 aprile 2012 era legittima, in quanto vi erano indizi di dubbi sull'idoneità alla guida di X. Questa revoca cautelare era ancora vincolante al momento del fatto del 16 maggio 2013, indipendentemente dal fatto che in seguito fosse stata ordinata una revoca di avvertimento.

Inoltre, il sistema a cascata delle…