Art. 28a OAC
Esame di verifica dell’idoneità alla guida
1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l’autorità cantonale dispone:
- a. per questioni mediche: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettuato da un medico di cui all’articolo 5abis;
- b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l’articolo 15d cpv. 1 lett. c LCStr: un esame di verifica dell’idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c.
2 Il medico che effettua l’esame di verifica dell’idoneità alla guida deve:
- a. nei casi di cui all’articolo 15d cpv. 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4;
- b. nei casi di cui all’articolo 15d cpv. 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3.
3 In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all’articolo 5c.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sistema a cascata delle durate minime di revoca della licenza di condurre in caso di infrazione grave27 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strassenverkehrsrecht (vorsorglicher Sicherungsentzug)16 citazioni
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10 citazioni07/11/2016 · 10 citazioni de
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.