Fatti

Il Tribunale federale ha deciso in un caso in cui l'Ufficio del Procuratore di Distretto di Dielsdorf ha richiesto alla Swiss Online AG, in qualità di provider del traffico e-mail, informazioni sull'effettivo mittente e sulla data esatta di invio di un'e-mail manipolata. La Swiss Online AG ha presentato un ricorso di diritto amministrativo e, in via sussidiaria, un ricorso di diritto pubblico contro tale ordinanza.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo, ma ha accolto il ricorso di diritto pubblico. È giunto alla conclusione che l'ordinanza dell'Ufficio del Procuratore di Distretto, basata sull'art. 103 del Codice di Procedura Penale del Canton Zurigo, non era ammissibile. Invece, dovevano essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 179octies del Codice Penale e alle pertinenti disposizioni del Codice di Procedura Penale, poiché l'acquisizione di dati marginali del traffico e-mail costituisce un'ingerenza nel segreto delle telecomunicazioni garantito dalla Costituzione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la Legge sulle Telecomunicazioni non costituisce una base legale per l'ordinanza di una sorveglianza concreta. La base legale materiale per le ingerenze nel segreto delle telecomunicazioni si trova piuttosto nelle pertinenti disposizioni del Codice di Procedura Penale.

Inoltre, il Tribunale federale ha chiarito che anche l'identificazione dei partecipanti alle…