Fatti
Il ricorrente (X.) viveva separato dalla sua ex compagna (A.). I due figli comuni abitavano fino al 15 ottobre 2011 presso la madre, mentre i genitori esercitavano la responsabilità genitoriale congiunta. In tale data, X. ha prelevato i figli nell’ambito del suo diritto di visita e si è recato con loro in Nigeria senza il consenso della madre né della curatrice. Qui li ha lasciati presso familiari, con l’intenzione di crescerli fino a quando le autorità svizzere gli avessero attribuito la responsabilità genitoriale esclusiva.
X. è stato arrestato il 30 ottobre 2011. Il 30 novembre 2011 è stata attribuita alla madre la responsabilità genitoriale esclusiva per i figli, fatto comunicato a X. il 13 dicembre 2011. Nonostante tale conoscenza, egli si è rifiutato di provvedere al rientro dei figli, benché ciò fosse possibile.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha condannato X. il 13 gennaio 2014 per piùplici casi di privazione della libertà qualificata e sottrazione di minore a una pena detentiva di sette anni. X. ha quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale, chiedendo l’assoluzione o l’annullamento della sentenza e la rimessione alla sede di merito.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la fattispecie della privazione della libertà ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 n. 1 CP. Ha rilevato che tale fattispecie deve essere interpretata restrittivamente e si realizza solo quando una persona viene completamente impedita di esercitare la propria libertà di locomozione. Nei confronti di minori cui viene impedito l’accesso alla residenza della madre, una simile privazione della libertà non sussiste fintantoché essi possono muoversi liberamente. Il giudice di merito aveva sostenuto che i figli, per via della loro età (3½ e 5 anni), non fossero in grado di spostarsi senza l’aiuto di adulti e che pertanto la loro libertà di locomozione fosse limitata. Il Tribunale federale ha dissentito da tale interpretazione, precisando che la libertà di locomozione non viene meno semplicemente perché non si può raggiungere un determinato luogo. Occorre invece una privazione totale della libertà, ad esempio mediante segregazione o trattenimento. Poiché i minori in Nigeria non erano segregati e potevano muoversi liberamente, la fattispecie oggettiva della privazione della libertà non era realizzata. Pertanto, la condanna per privazione della libertà è stata annullata.
Il Tribunale federale ha poi esaminato la fattispecie alternativa della sottrazione di minore ai sensi dell’art. 183 cpv. 2 CP. Tale disposizione richiede che una persona sottragga un minore incapace di discernimento, incapace di resistere o di età inferiore ai 16 anni, trasferendolo in un altro luogo e limitandone la libertà personale, acquisendo così una posizione di potere sul minore. Il giudice di merito aveva escluso tale fattispecie poiché, al momento dei fatti, X. esercitava ancora la responsabilità genitoriale congiunta e pertanto era legittimato a determinare il luogo di residenza dei figli. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato la propria giurisprudenza, affermando che il diritto di determinazione dell’abitazione dei genitori non è assoluto. Se il trasferimento del minore in un altro luogo ledono gravemente i suoi interessi e il suo benessere, l’atto non può più essere giustificato dal diritto di determinazione dell’abitazione. Ciò vale in particolare quando il minore viene strappato dal suo ambiente abituale e trasferito in un paese straniero presso persone sconosciute, senza alcun contatto con la madre o altre figure di riferimento. Un simile comportamento costituisce una palese violazione del benessere del minore e realizza la fattispecie della sottrazione di minore.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il benessere del minore non rileva ai fini della fattispecie penale della sottrazione,…