Fatti
Il Tribunale penale del distretto dell’Est vodese ha condannato, con sentenza del 16 settembre 2014, l’imputato X. per più reati, tra cui pericolo per LNA vita altrui, furto, tentativo di furto, minacce, incendio doloso e tentativo di istigazione a falsa testimonianza in giudizio. Era stata pronunciata una pena detentiva di sei anni e una misura di internamento ai sensi dell’art. 64 CP.
In seguito all’appello del Pubblico Ministero e dell’imputato, LNA Corte d’appello penale del Tribunale cantonale vodese ha riformato tale sentenza il 20 febbraio 2015. Essa ha sostituito LNA misura di internamento con una misura istituzionale in ambiente chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, confermando il resto della sentenza. L’imputato è stato riconosciuto colpevole, tra l’altro, di aver appiccato ripetutamente incendi nell’arco di un anno e mezzo, causando ingenti danni materiali.
X. ha proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in particolare LNA propria liberazione dall’accusa di incendio doloso, una pena detentiva ridotta a cinque anni al massimo e l’applicazione di una misura di collocamento in un istituto per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP, in sostituzione della misura istituzionale in ambiente chiuso. Contestava altresì LNA ripartizione delle spese e chiedeva l’assistenza giudiziaria.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se sussistessero i presupposti dell’art. 61 CP, relativo al collocamento in un istituto per giovani adulti. Tale misura, ispirata al diritto penale minorile, si applica ai giovani adulti LNA cui personalità è ancora malleabile e che possono trarre beneficio da un sostegno socio-pedagogico o terapeutico per prevenire LNA recidiva. Essa è esclusa per autori pericolosi o LNA cui personalità è difficilmente modificabile.
Nel caso di specie, sono state effettuate diverse perizie psichiatriche. Queste hanno evidenziato in X. un disturbo grave della personalità di tipo dissociale, immaturo e narcisistico, associato a un ritardo mentale lieve. Gli esperti hanno sottolineato un rischio di recidiva molto elevato, in particolare per atti violenti o incendi dolosi, nonché un’incapacità di provare senso di colpa o di trarre insegnamento dai propri atti. I precedenti tentativi di trattamento erano falliti, poiché X. rifiutava qualsiasi medicazione e non riconosceva alcuna patologia psichiatrica. Le prospettive di evoluzione positiva erano giudicate scarse.
Il Tribunale federale ha ricordato che il collocamento in un istituto per giovani adulti presuppone una certa malleabilità della personalità e una disponibilità minima a collaborare. X., invece, presentava una personalità talmente carente da essere difficilmente modificabile, e il suo…