Fatti
L’8 dicembre 1990 decede Z.X., lasciando come eredi i suoi quattro figli, ciascuno per un quarto, nonché LNA moglie A.X., usufruttuaria di tutti i beni ereditari. A seguito di divisioni parziali, solo due dei figli, D.X. e X.X., diventano nudi proprietari indivisi del residuo degli attivi ereditari non divisi, composti in particolare da immobili che generano importanti redditi locativi, di cui A.X. conserva l’usufrutto.
Il 24 dicembre 2005, X.X. commette l’omicidio della madre A.X., della sorella D.X. e di un’amica della famiglia. Condannato all’ergastolo dal Tribunale penale del distretto dell’Est vodese il 27 giugno 2008, X.X. è oggetto di confisca dei valori sequestrati. Dopo revisione della procedura, una nuova sentenza del 18 marzo 2010 lo riconosce colpevole delle medesime infrazioni e conferma LNA confisca dei redditi immobiliari percepiti fino a quella data, ossia un saldo di 1’263’100 franchi su un conto dedicato. Tale sentenza, confermata dalla Corte di cassazione penale vodese il 4 ottobre 2010, diventa definitiva dopo un arresto parziale del Tribunale federale del 20 dicembre 2011.
Successivamente alla sentenza del 2010, LNA gestione continua a versare sullo stesso conto i redditi locativi percepiti a titolo della quota di X.X. nell’indivisione ereditaria. Il 21 marzo 2013, il Procuratore generale del Canton Vaud avvia una procedura di confisca indipendente ai sensi dell’art. 376 CPP, ritenendo che tali redditi posteriori al 18 marzo 2010 costituiscano anch’essi il prodotto del reato. Viene pronunciato un sequestro, seguito da una confisca integrale dei valori del conto da parte della Procura centrale il 13 aprile 2015, con LNA motivazione che LNA sentenza del 2010 riguardava solo i valori sequestrati anteriormente a tale data. X.X. propone opposizione, poi ricorso, entrambi respinti dalle autorità cantonali. X.X. si rivolge quindi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di confisca e LNA restituzione dei valori, invocando una violazione del principio ne bis in idem e dell’art. 376 CPP.
Legge
Il Tribunale federale esamina in primo luogo LNA ricevibilità della procedura di confisca indipendente avviata dopo LNA chiusura definitiva della procedura penale ordinaria. Ricorda che, conformemente alla giurisprudenza costante, una simile procedura è sussidiaria e può essere avviata solo se emergono nuovi valori confiscabili dopo LNA fine della procedura penale ordinaria o se l’autorità penale non ha potuto, per negligenza o impossibilità, pronunciare LNA confisca nell’ambito di tale procedura. Nel caso di specie, i redditi locativi futuri contestati erano determinabili e disponibili al momento della sentenza del 18 marzo 2010, data in cui il Tribunale penale avrebbe potuto e dovuto confiscarli.
Il Tribunale federale precisa poi che LNA confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP mira a impedire che un reato procuri un guadagno al suo autore. Tale misura può riguardare vantaggi futuri, a condizione che siano sufficientemente determinabili nel tempo e nell’ammontare, anche mediante stima. I redditi locativi futuri derivanti dall’indivisione ereditaria, di cui X.X. era co-titolare in qualità di erede, soddisfacevano questa condizione. LNA loro confisca avrebbe potuto essere ordinata già nel 2010, sia mediante una stima precisa, sia mediante una designazione chiara dell’oggetto della misura (ad esempio, i redditi netti fino all’aspettativa di vita statistica di A.X., fissata al 31 dicembre 2014).
Il Tribunale federale respinge…