Fatti
In relazione a un procedimento di divorzio che lo riguardava, A. ha chiesto al Tribunale superiore del Cantone di Zugo l'invio in forma anonima e digitale di tutte le decisioni emesse dal 1° gennaio 2015 in vari ambiti del diritto di famiglia. Il Tribunale superiore ha respinto la richiesta, a seguito di che A. ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e rinviato la causa all'istanza precedente per il proseguimento del procedimento e una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il principio della pubblicità della giustizia sancito dall'articolo 30 capoverso 3 della Costituzione federale garantisce un diritto fondamentale di consultare tutte le sentenze dopo la loro pronuncia. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere limitato in particolare per tutelare la sfera privata delle parti processuali.
L'articolo 54 capoverso 4 del Codice di procedura civile svizzero, che esclude i procedimenti di diritto di famiglia dalla pubblicità, si riferisce solo all'udienza pubblica e alla pronuncia orale della sentenza, ma non all'obbligo di rendere accessibili al pubblico le decisioni.
Sebbene il diritto di consultazione possa essere subordinato, in casi in cui sia necessaria…