Fatti
Il Tribunale federale doveva valutare se una perizia di un esperto fosse ammissibile nonostante la violazione delle norme procedurali durante l'acquisizione delle informazioni.
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo per vari reati e sottoposto a internamento ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CP. X. ha presentato un ricorso penale contro questa sentenza.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del tribunale superiore e ha ordinato a quest'ultimo di ottenere una nuova perizia indipendente sulla capacità di trattamento e sulle possibilità di esecuzione di una misura terapeutica stazionaria.
Per questa perizia, l'esperto ha acquisito autonomamente gli atti del Servizio psichiatrico-psicologico (SPP) senza richiederlo alla direzione del procedimento. Il tribunale superiore ha respinto la richiesta del ricorrente di allegare questi atti.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo l'art. 185 cpv. 3 CPP, l'esperto avrebbe dovuto richiedere l'integrazione degli atti alla direzione del procedimento. Omettendo di farlo, ha violato una norma di ordine, ma ciò non ha conseguenze sull'ammissibilità della perizia.
Tuttavia, il comportamento dell'esperto e la decisione del tribunale superiore di non produrre la documentazione del decorso del SPP violano il diritto del ricorrente di essere ascoltato. Affinché l'istanza inferiore e le parti possano verificare la…