Art. 185 CPP

Elaborazione della perizia

1 Il perito è personalmente responsabile della perizia.
2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.
3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.
4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.
5 In caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP
    · 04/07/2018 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Acquisizione indipendente di atti da parte del perito, diritto di essere sentito
    · 02/08/2018 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Utilizzabilità e valore probatorio di una perizia di psichiatria forense fondata unicamente sugli atti dell'incarto; assunzione di una seconda perizia; indagini del perito estranee all'anamnesi
    · 03/10/2019 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divieto di delega e principio della trasparenza in materia di perizie psichiatriche
    · 22/03/2018 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    Inchiesta mascherata; diritto di non autoincriminarsi; divieto di utilizzazione di prove
    · 24/03/2022 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.