Art. 185 CPP
Elaborazione della perizia
1 Il perito è personalmente responsabile della perizia.
2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.
3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.
4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coattivo.
5 In caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP14 citazioni
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2Acquisizione indipendente di atti da parte del perito, diritto di essere sentito9 citazioni
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3Utilizzabilità e valore probatorio di una perizia di psichiatria forense fondata unicamente sugli atti dell'incarto; assunzione di una seconda perizia; indagini del perito estranee all'anamnesi8 citazioni
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4Divieto di delega e principio della trasparenza in materia di perizie psichiatriche8 citazioni
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5Inchiesta mascherata; diritto di non autoincriminarsi; divieto di utilizzazione di prove5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Stationäre therapeutische Massnahme; psychiatrisches Gutachten11 citazioni
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9 citazioni
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Verwahrung (Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB)9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.