Fatti

Parti: Ricorrente: Procurazione generale del Cantone di Zurigo; Ricorso: A.A.

Fatti: A.A. è accusato di aver ucciso sua moglie B.A. il 19 ottobre 2009. Dopo diversi anni di indagine e un'assoluzione da parte del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, la Procurazione generale ha presentato ricorso presso la Corte federale. Durante l'indagine è stata condotta un'indagine sotto copertura, durante la quale A.A. è stato indotto a confessare da agenti infiltrati. Il tribunale di primo grado ha considerato queste confessioni inutilizzabili.

Questione principale: Se le confessioni ottenute da agenti infiltrati sotto eccessiva pressione e inganno siano utilizzabili.

Legge

L'utilizzabilità delle prove ottenute nel corso di un'indagine sotto copertura presuppone il rispetto delle garanzie previste dall'art. 140 comma 1 CPP. Se una persona accusata viene indotta da un agente infiltrato, attraverso eccessiva pressione e violazione del diritto di non autoincriminazione, a fare dichiarazioni autoaccusatorie, queste sono assolutamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 141 comma 1 CPP.

L'indagine sotto copertura non deve portare a una violazione del diritto di non autoincriminazione. Tale violazione si verifica quando l'agente infiltrato, sfruttando il rapporto di fiducia creato, pone al sospettato domande in modo simile a un interrogatorio, domande che gli sarebbero state poste o avrebbero dovuto essergli poste durante l'interrogatorio, e lo spinge a fare dichiarazioni.

L'indagine sotto copertura non deve essere utilizzata per eludere l'art. 140 e 141 comma 1 CPP nonché il diritto di non autoincriminazione in particolare. L'art. 293 comma 4 CPP regola solo come procedere in caso di eccessiva influenza sulla disponibilità a commettere il reato e sulla decisione di commetterlo. La disposizione non si occupa tuttavia di metodi di raccolta delle prove vietati. Se tali metodi sono stati utilizzati o il privilegio contro l'autoincriminazione è stato violato, anche in caso di indagine sotto copertura è determinante l'art. 141 comma 1 CPP e si applica un divieto assoluto di utilizzazione.

Nel caso in…