Fatti
Il ricorrente A.X. era, insieme al fratello B.X. e al padre defunto C.X., proprietario di diverse società holding (D. AG, E. Holding AG, F. Holding AG, G. Holding AG) nonché di altre società private. Il gruppo comprendeva oltre 80 società figlie in Svizzera e all’estero. A.X., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e massimo responsabile del gruppo, esercitava un’influenza determinante sulla gestione e sulle operazioni finanziarie delle società.
La società di revisione I. AG redigeva i bilanci consolidati e individuali delle società per gli anni dal 1998 al 2002. A.X. viene accusato di aver ottenuto, in tale periodo, in modo fraudolento da diversi istituti bancari crediti pari a centinaia di milioni di franchi svizzeri per le società holding e altre società del gruppo, oppure di aver ottenuto la proroga di crediti esistenti. A tal fine, avrebbe indotto in errore le banche con bilanci annuali e consolidati non veritieri, nonché con relazioni di revisione sulla situazione patrimoniale e reddituale delle società, al fine di aumentarne la solvibilità creditizia. Gli viene inoltre contestato di aver simulato, nell’ambito di un contratto quadro di credito con la K. Corporation (UK) PLC, un fabbisogno creditizio superiore di 38 milioni di CHF rispetto a quello effettivamente necessario.
Inoltre, si imputa ad A.X. di aver, nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento privato (aperta il 13 luglio 2004), trasferito a titolo gratuito beni patrimoniali (tra cui arredi, autoveicoli, disponibilità liquide, azioni, immobili) dal proprio patrimonio privato alla compagna A.Y. e ai suoi figli, allora appena maggiorenni B.Y. e C.Y., accettando così di pregiudicare i diritti dei creditori.
Il Tribunale distrettuale di Winterthur condannò A.X. con sentenza del 22 marzo 2012 per truffa qualificata, falsificazione ripetuta di documenti e più reati di danno ai creditori mediante riduzione del patrimonio a una pena detentiva di 8 anni (con detrazione di 1 giorno di custodia). L’Alto Tribunale del Cantone di Zurigo confermò con sentenza del 13 gennaio 2014 la condanna per truffa qualificata e falsificazione ripetuta di documenti, riducendo tuttavia la pena a 7 anni di reclusione (con detrazione di 1 giorno di custodia cautelare). Fu invece pronunciata assoluzione per quanto riguarda il danno ai creditori mediante riduzione del patrimonio in relazione all’acquisto del castello O. e per alcuni capi di imputazione relativi alla truffa qualificata e al danno ai creditori.
A.X. propose ricorso in materia penale al Tribunale federale e chiese l’assoluzione nonché l’annullamento di tutte le valutazioni e disposizioni della sentenza impugnata. Inoltre, contestò la violazione del principio di celerità processuale. Il Tribunale federale respinse il ricorso nella misura in cui vi ha dato seguito.
Legge
1. Valutazione di perizie di parte e libera valutazione delle prove Il Tribunale federale conferma la costante giurisprudenza secondo cui le perizie di parte, redatte su incarico dell’imputato, non hanno lo stesso valore delle perizie disposte dal giudice o da autorità. Tali perizie sono soggette alla libera valutazione delle prove e vanno qualificate come allegazioni di parte. Le perizie di parte devono essere valutate con prudenza, poiché di norma sono redatte nell’interesse del committente e il perito non è indipendente. Il perito ufficiale, invece, è un ausiliario del giudice e non una parte. Il giudice è libero nella valutazione delle perizie, ma non può discostarsi da una perizia disposta dal giudice senza validi motivi. Se la coerenza di una perizia appare dubbia in punti essenziali, il giudice deve acquisire ulteriori prove o dissipare i dubbi. Una perizia che presenti vizi evidenti (ad esempio conclusioni immotivate, contraddizioni) non costituisce una base giuridicamente sufficiente. La diversa posizione di periti ufficiali e privati giustifica che al perito ufficiale sia data la possibilità di prendere posizione sulle affermazioni di una perizia di parte, senza che al perito privato sia riconosciuto il diritto di replica.
2. Elemento soggettivo della falsificazione di documenti (art. 251 n. 1 CP): Il ricorrente ha ammesso che i bilanci annuali delle società erano stati redatti in violazione delle disposizioni sulla contabilità e che, pertanto, è integrato l’elemento oggettivo della falsificazione di documenti. Controverso era invece l’elemento soggettivo, in particolare la questione se A.X. agisse con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto o di arrecare danno patrimoniale a terzi. L’elemento soggettivo richiede il dolo (anche il dolo eventuale è sufficiente) nonché l’intenzione di ingannare. L’inganno deve mirare a indurre nel traffico giuridico una falsa rappresentazione dell’autenticità o della verità del documento. Nella redazione di contabilità non veritiere, di norma si accetta di ingannare terzi. Il vantaggio non deve necessariamente avere natura patrimoniale, ma può consistere anche in un miglioramento di altra natura. Il ricorrente sosteneva che i bilanci fossero stati redatti con intenti di ottimizzazione fiscale e avessero rappresentato in modo eccessivamente positivo la situazione patrimoniale. I giudici di merito hanno tuttavia rilevato che esisteva un’unica versione dei bilanci, comunicata alle banche, e che tali bilanci rappresentavano la situazione patrimoniale e reddituale delle società in modo più favorevole rispetto alla realtà. Le banche erano state quindi indotte in errore sulla situazione reale al fine di ottenere o prorogare crediti. Le manipolazioni manoscritte…