Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Berna, Sezione civile, Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti (di seguito: Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti) ha accolto il ricorso presentato da A. contro il ricovero coattivo ordinato dal medico e ha disposto il suo rilascio. Ha concesso l'assistenza giudiziaria gratuita ad A., ha designato l'avvocato X. come difensore d'ufficio e ha obbligato il Cantone di Berna a pagare ad A. il rimborso delle spese di parte per il procedimento di ultima istanza. La relatrice del Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti ha fissato l'indennizzo d'ufficio tenendo conto di un tasso orario di Fr. 200.-.

L'avvocato X. ha presentato ricorso sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale contro la decisione della relatrice del Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti. Egli chiede l'annullamento della decisione impugnata e la fissazione dell'indennizzo tenendo conto di un tasso orario di Fr. 230.-. In subordine, chiede il rinvio della causa per una nuova decisione all'istanza precedente. Il Tribunale federale accoglie il ricorso nel senso della domanda subordinata e rinvia la causa all'istanza precedente per una nuova decisione.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, vi è arbitrarietà nell'applicazione del diritto quando la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, viola in modo flagrante una norma o un principio giuridico indiscusso o contrasta in modo ripugnante con l'idea di giustizia.

Nel Cantone di Berna, il settore del ricovero coattivo è disciplinato dalla Legge del 1° febbraio 2012 sulla protezione dei minori e degli adulti (LPMA). Per quanto riguarda il procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale per la protezione dei minori e degli adulti, l'art. 70 cpv. 1 LPMA stabilisce che la ripartizione delle spese si basa in linea di principio sulle disposizioni della Legge del 23 maggio 1989 sulla procedura amministrativa (LPA). Secondo l'art. 108 cpv. 3 LPA, la parte soccombente deve rimborsare le spese di parte alla controparte. Se la parte rappresentata d'ufficio prevale, la controparte soccombente deve rimborsarle l'intero importo delle spese legali e non solo un indennizzo (ridotto) ai sensi dell'art. 42 della Legge cantonale sugli avvocati del 28 marzo 2006 (LAv/BE).

…