Art. 122 CPC
Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
- a. il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
- b. le spese processuali sono a carico del Cantone;
- c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.
2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Remunerazione del patrocinatore d'ufficio81 citazioni
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2Dimissione, disposta dall'autorità cantonale di reclamo, dal ricovero a scopo d'assistenza ordinato dal medico (art. 426 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 CC); ripetibili (art. 122 cpv. 2 CPC)44 citazioni
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3Accollamento delle spese ripetibili al Cantone in una procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria, questione di diritto di importanza fondamentale37 citazioni
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4Remunerazione del patrocinatore d'ufficio nell'ambito della procedura civile; presa in considerazione dell'IVA15 citazioni
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5Remunerazione del patrocinatore d'ufficio14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Risarcimento del rappresentante legale non retribuito (divorzio)101 citazioni
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Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (Ehescheidung)51 citazioni
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unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Ehescheidung)41 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.