Fatti

Nell'ambito di varie procedure, il Vice Presidente del Tribunale Civile del Cantone di Ginevra ha concesso l'assistenza giudiziaria a B., domiciliata in Francia, nominando l'Avv. A. come avvocato d'ufficio. Con decisione del 28 novembre 2014, ha indennizzato il difensore d'ufficio per un importo di 6'750 fr. senza riconoscere alcun importo a titolo di IVA, con la motivazione che l'assistita era domiciliata all'estero.

L'Avv. A. ha presentato ricorso contro questa decisione. La Corte di Giustizia del Cantone di Ginevra ha respinto il suo ricorso. Il Tribunale Federale ha infine accolto il ricorso dell'Avv. A. e fissato l'indennità dell'avvocato d'ufficio in 6'750 fr., più 540 fr. a titolo di IVA (aliquota dell'8%).

Legge

Il Tribunale Federale ha ritenuto che, nell'ambito della procedura civile, la concessione dell'assistenza giudiziaria sia disciplinata dagli articoli 117 e seguenti del Codice di Procedura Civile (CPC). Come nel caso della difesa d'ufficio in materia penale, il consulente legale nominato d'ufficio non esercita un mandato privato, ma svolge un compito di diritto pubblico al quale non può sottrarsi e che gli conferisce un diritto pubblico a essere equamente remunerato.

Sebbene il difensore d'ufficio fornisca le sue prestazioni principalmente nell'interesse del beneficiario dell'assistenza giudiziaria, lo fa anche nell'interesse dello Stato. La sua nomina concretizza non solo un diritto costituzionale…