Fatti
Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine di polizia giudiziaria contro ignoti per il titolo di riciclaggio di denaro ed ha quindi ordinato, il 13 novembre 2003, la perquisizione e il sequestro di un orologio della marca Piaget depositato presso la Direzione generale delle dogane. Contro l'ordine di perquisizione e di sequestro, A., presunto proprietario dell'orologio, è insorto il 1° marzo 2004 dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale chiedendo l'annullamento del provvedimento. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha ritenuto non giustificato il mantenimento del sequestro ed ha quindi accolto il gravame con sentenza del 27 maggio 2004. Il Ministero pubblico della Confederazione ha impugnato con ricorso del 28 giugno 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di mantenere l'ordine di sequestro.Legge
Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF), fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale.
Il Tribunale federale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere del Ministero pubblico della Confederazione, in quanto parte nella procedura penale federale, contro l'annullamento da parte del Tribunale penale federale di misure coercitive ordinate dall'Ufficio dei giudici istruttori federali. Secondo l'art. 214 cpv. 2 della Legge federale sulla procedura penale (PP), applicabile per analogia, il diritto di ricorrere spetta segnatamente alle parti, tra le quali rientra esplicitamente il procuratore generale.
…