Fatti

I ricorrenti [A.A.] e [B.A.] sono stati tassati dall'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo per gli anni fiscali 2010 e 2011. Contro le decisioni di opposizione dell'Ufficio delle imposte, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo. Quest'ultimo ha accolto il ricorso dell'Ufficio delle imposte e ha stabilito i fattori fiscali in conformità con le decisioni di opposizione. Non è entrato nel merito del ricorso dei contribuenti, in quanto questi ultimi avevano perso il termine per l'impugnazione.

Con ricorso al Tribunale federale, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e hanno presentato diverse richieste riguardanti la tassazione negli anni fiscali 2010 e 2011. In particolare, hanno chiesto che i redditi e i valori patrimoniali presso la [D. AG] non fossero presi in considerazione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per quanto riguarda l'imposta federale diretta, nella misura in cui era ammissibile. Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, il ricorso è stato parzialmente accolto.

Da un lato, il Tribunale federale ha ritenuto giustificata la deduzione dei debiti di imposte arretrate per gli anni fiscali 2001-2003 dal patrimonio imponibile per gli anni fiscali 2010 e 2011. L'istanza precedente aveva ingiustamente negato la deduzione di questi debiti di imposte arretrate. Il Tribunale federale ha annullato la decisione su questo punto e ha rinviato il caso all'istanza precedente per…