Art. 33 LTB

1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
  1. a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 32 cpv. 1 di denuncia obbligatoria di reati;
  2. b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze , in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 75_I_297
    01/01/1949 · 1 citazioni
  2. 2
    Conclusioni e censure dinanzi al Tribunale federale; modifiche dell'oggetto della lite nella procedura di ricorso; perenzione dell'eccezione d'incompetenza funzionale
    · 26/03/2025 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Doppia imposizione. 1. L'eccezione tratta dal fatto che un Cantone è decaduto dal suo diritto d'imposizione perchè l'ha allegato tardivamente può essere sollevata soltanto dai Cantoni interessati al litigio nato dalla d…
    · 18/02/1959 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 69_I_145
    01/01/1943 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2014
    · 19/03/2025 · 1 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2014
    · 20/12/2024 · 1 citazioni de
  • 26/03/2024 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.