Art. 33 LTB
1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
- a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 32 cpv. 1 di denuncia obbligatoria di reati;
- b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze , in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 75_I_2971 citazioni01/01/1949 · 1 citazioni
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2Conclusioni e censure dinanzi al Tribunale federale; modifiche dell'oggetto della lite nella procedura di ricorso; perenzione dell'eccezione d'incompetenza funzionale0 citazioni
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3Doppia imposizione. 1. L'eccezione tratta dal fatto che un Cantone è decaduto dal suo diritto d'imposizione perchè l'ha allegato tardivamente può essere sollevata soltanto dai Cantoni interessati al litigio nato dalla d…0 citazioni
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4DTF 69_I_1450 citazioni01/01/1943 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20141 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20141 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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