Fatti

La Fondazione A. (Fondazione 1) e la C. Foundation (Fondazione 2) erano fondazioni con sede nel Cantone di Basilea Città, che operavano nell’ambito di due programmi di partecipazione dei dipendenti di un gruppo. La Fondazione 1 fu fondata nel 1989 e aveva lo scopo di facilitare l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti nonché di erogare contributi alla cassa pensioni del gruppo B. La Fondazione 2 (fondata nel 2000) perseguiva obiettivi simili ed è stata fusa con la Fondazione 1 nel 2024.

Le fondazioni sono state coinvolte, nei periodi fiscali dal 2011 al 2016, in due piani di partecipazione dei dipendenti:

  • Piano di partecipazione dei dipendenti: i dipendenti acquistavano annualmente azioni nominative della B. Holding AG a condizioni agevolate, che venivano acquistate dalla Fondazione 1 tramite la borsa e rivendute ai beneficiari. Le azioni erano vincolate per tre anni.
  • Piano di partecipazione azionaria: i quadri dirigenziali acquistavano azioni a condizioni agevolate con un vincolo di tre anni. La Fondazione 2 emetteva opzioni put e acquistava opzioni call, entrambe esercitabili allo scadere del vincolo. Le transazioni erano strutturate come "zero-cost transactions", in cui i premi delle opzioni erano compensati.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato una revisione nel 2016 e ha qualificato le fondazioni come mediatori ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 2 LTB. Ha determinato imposte di negoziazione pari a fr. 131'118.35 (Fondazione 1) e fr. 100'687.85 (Fondazione 2). Le fondazioni hanno pagato gli importi sotto riserva e hanno presentato ricorso. L’AFC ha confermato l’obbligazione tributaria nelle decisioni di ricorso del 26 gennaio 2021 e ha aggiunto che le fondazioni avrebbero potuto essere qualificate in alternativa come negozianti ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 1 LTB.

Le fondazioni hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto i ricorsi con sentenza A-865/2021 del 1° dicembre 2023. Le fondazioni hanno quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale e hanno chiesto l’accertamento della non qualifica come negozianti professionali nonché la restituzione degli importi versati. L’AFC ha chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la ricevibilità delle domande e delle censure delle parti. Ha constatato che le domande principali delle fondazioni, volte all’annullamento della sentenza impugnata e alla restituzione degli importi versati, sono ammissibili, mentre le domande di accertamento sono state considerate in parte inammissibili per mancanza di interesse giuridico. Le domande subordinate delle fondazioni sono state ritenute superflue, in quanto comprese nel carattere riformatorio del procedimento dinanzi al Tribunale federale. L’AFC ha potuto ampliare la propria argomentazione nel procedimento di ricorso senza modificare l’oggetto della controversia, poiché la precedente istanza aveva esaminato in modo esaustivo la questione dell’obbligazione tributaria.

Successivamente, il Tribunale federale si è occupato della competenza funzionale dell’AFC e del Tribunale amministrativo federale. L’AFC aveva ampliato l’oggetto della controversia nel procedimento di ricorso, qualificando le fondazioni in via alternativa come negozianti. Le fondazioni avrebbero dovuto eccepire tempestivamente tale vizio di procedura, ma lo hanno fatto solo nel procedimento dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza funzionale fosse preclusa, poiché le fondazioni avevano la possibilità di far valere tale vizio già nel procedimento di ricorso. L’AFC non ha ecceduto la propria competenza in modo tale da determinare la nullità delle decisioni di ricorso.

Sotto il profilo sostanziale, il Tribunale federale ha esaminato se le fondazioni potessero essere qualificate come negozianti di valori mobiliari ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b LTB. Ha interpretato il concetto di negoziante e mediatore secondo la formulazione letterale, la sistematica e la storia legislativa. Un negoziante ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 1 LTB esercita il commercio di titoli imponibili per conto di terzi, mentre un mediatore ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 lett. b n. 2 LTB agisce in modo causale sull’acquisto o la vendita in…