Art. 25a OTB
Stock commerciale del negoziatore professionale
1 Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell’articolo 14 cpv. 3 LTB.
2 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 cpv. 3 lett. b n. 1 LTB possono esigere l’esonerazione dello stock commerciale solamente se hanno fornito la prova all’AFC che esercitano professionalmente il commercio con titoli imponibili.
3 Lo stock commerciale nel senso dell’articolo 14 cpv. 3 LTB è la totalità dei titoli liberati che il negoziatore di titoli professionale ha acquistato per conto proprio con l’intenzione di rivenderli. I titoli acquistati dalla Banca nazionale svizzera per la realizzazione della sua politica monetaria sono considerati parte dello stock commerciale della Banca nazionale svizzera.
4 Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:
- a. il negoziatore di titoli ha fatto iscrivere a bilancio al loro prezzo d’acquisto;
- b. costituiscono partecipazioni durevoli ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche;
- c. non sono negoziabili in qualsiasi momento e liberamente perché, per esempio: 1. servono di garanzia o di pegno, in particolare per i crediti lombard, 2. sono detenuti dal negoziatore di titoli per conto di terzi, 3. incorporano un credito commerciale;
- d. sono assunti a fermo dal negoziatore di titoli all’atto di un’emissione.
5 Il negoziatore di titoli professionali deve la metà della tassa per se stesso se trasferisce:
- a. titoli acquistati senza tassa di negoziazione dallo stock commerciale in un altro stock;
- b. titoli da un altro stock nello stock commerciale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni e censure dinanzi al Tribunale federale; modifiche dell'oggetto della lite nella procedura di ricorso; perenzione dell'eccezione d'incompetenza funzionale0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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