Art. 21 OTB
Registro delle negoziazioni
1 Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni per la sede principale della sua azienda e per ogni succursale soggetta alla tassa. L’AFC lo può dispensare dal tenere un registro speciale, se egli organizza la sua contabilità in modo tale da poter constatare e provare facilmente e con certezza i fatti determinanti ai fini della fissazione della tassa.
2 Il registro deve contenere, nell’ordine, le seguenti rubriche: 1. Data della conclusione del negozio 2. Natura del negozio 3. n. o valore nominale dei titoli 4. Designazione dei titoli 5. Corso dei titoli, valuta e cambio per le valute estere 6. Nome, domicilio, Stato di domicilio e n. di negoziatore di titoli del venditore e del compratore; 7. Controvalore in valuta svizzera:
- a. negoziazioni soggette alla tassa:
- aa. titoli svizzeri bb. titoli esteri, b. negoziazioni non soggette alla tassa.
3 Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell’articolo 14 cpv. 1 lettere a, b o d–g LTB. Se lo domanda, l’AFC deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.
4 A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e n. di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l’indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.
5 Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può permettere un modo d’iscrizione differente da quello del cpv. 2. Alla richiesta del contribuente si deve allegare un modello.
6 Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev’essere addizionato pagina per pagina o giorno per giorno e alla fine di ogni trimestre.
7 Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata fatta l’ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.
8 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 cpv. 3 lett. b n. 2 e lettere d e f LTB non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 cpv. 3 lett. b n. 1 LTB, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni e censure dinanzi al Tribunale federale; modifiche dell'oggetto della lite nella procedura di ricorso; perenzione dell'eccezione d'incompetenza funzionale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Umsatzabgabe4 citazioni
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0 citazioni23/12/1999 · 0 citazioni de
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