Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: I ricorrenti, coniugi [A.A.] e [B.A.] , erano rispettivamente l’unica azionista e il coniuge dell’unica azionista della [C. SA] , una società immobiliare con sede nel Cantone San Gallo. La società è stata cancellata dal registro delle imprese. Per il periodo fiscale 2013, l’Ufficio cantonale delle imposte di San Gallo ha avviato un procedimento di imposizione suppletiva dopo aver ricevuto segnalazioni di operazioni non registrate della [C. SA] . Con ordinanze di imposizione suppletiva del 21 settembre 2021, ai ricorrenti sono stati compensati redditi non tassati derivanti da partecipazioni per un totale di fr. 88'360.- (imposte cantonali e comunali) ovvero fr. 53'016.- (imposta federale diretta). Le opposizioni avverso tali ordinanze sono state respinte dall’Ufficio delle imposte (decisione del 22 dicembre 2021). La Commissione di ricorso amministrativo del Cantone San Gallo ha invece annullato tale decisione e rinviato la causa all’Ufficio delle imposte per una nuova valutazione (decisione del 13 febbraio 2023). Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha invece confermato le ordinanze di imposizione suppletiva (decisione del 17 agosto 2023). I ricorrenti hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Fatto nel dettaglio: La [C. SA] aveva emesso nel 2013 due fatture per un totale di fr. 88'360.- a favore di una terza società. Quest’ultima ha registrato tali importi come costi e li ha versati su un conto indicato nelle fatture come coordinate di pagamento. L’Ufficio cantonale delle imposte di San Gallo ha ritenuto che tali pagamenti fossero stati versati come distribuzioni occulte di utili alla ricorrente, poiché la società non esercitava alcuna attività commerciale nel periodo in questione e non aveva presentato la dichiarazione fiscale. I ricorrenti hanno contestato tale circostanza, sostenendo che non esistevano prove di un effettivo flusso di denaro a loro favore. Hanno affermato che la società stessa avrebbe potuto aver incassato i pagamenti. Inoltre, non avrebbero avuto la possibilità di chiarire la situazione, poiché non avevano più accesso alla documentazione della società.

Legge

Ricettività del ricorso: Il Tribunale federale ha innanzitutto verificato la ricettività del ricorso in materia di diritto pubblico. Ha constatato che i ricorrenti erano legittimati a proporre ricorso e che questo era stato presentato nel rispetto della forma e dei termini. Il Tribunale federale ha applicato d’ufficio il diritto federale e ha esaminato le censure avanzate nell’ambito della cognizione libera, tenendo in particolare conto del diritto fiscale armonizzato dei Cantoni e dei Comuni.

Onere della prova e obbligo di collaborazione nel procedimento di imposizione suppletiva: Il Tribunale federale ha ricordato che nel procedimento di accertamento per le persone soggette a imposta vige il principio inquisitorio. Le autorità fiscali hanno l’onere della prova per i fatti che fondano o aumentano l’imposta, mentre spetta al contribuente dimostrare i fatti che escludono o riducono l’imposta. Nel procedimento di imposizione suppletiva tali principi si applicano in via analogica. Se un fatto giuridicamente rilevante non può essere accertato direttamente, l’autorità può avvalersi di indizi dai quali si possa desumere con sufficiente certezza i fatti rilevanti. Il contribuente ha la possibilità di fornire la prova contraria e di confutare la presunzione naturale.

Vantaggi in denaro derivanti da partecipazioni e situazione fattuale a due dimensioni: Il Tribunale federale ha precisato che i vantaggi in denaro derivanti da partecipazioni (ad esempio, distribuzioni occulte di utili) vengono compensati presso il titolare della partecipazione. In una situazione fattuale a due dimensioni – in cui sia la società sia il titolare della partecipazione sono rilevanti dal punto di vista fiscale – non sussiste un automatico nesso di compensazione. È invece necessaria una valutazione giuridica autonoma a livello del titolare della partecipazione. Un socio che sia al contempo organo e/o titolare di una partecipazione di controllo deve contestare in modo dettagliato…