Fatti

Il 9 luglio 2012 si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere a [B.] , in cui il lavoratore [A.] è rimasto ferito. In quel giorno [A.] lavorava come gruista e si trovava accanto a uno scavo di circa 5 metri di profondità, quando un dumper gli è passato accanto, egli si è ritirato, è caduto nello scavo attraverso una recinzione di cantiere ed è rimasto ferito.

Il Tribunale Cantonale di Obwalden ha dichiarato i ricorrenti [X.] e [Y.] colpevoli di pericolo colposo dovuto a violazione delle norme edilizie (art. 229 cpv. 2 CP) e di lesioni colpose semplici (art. 125 cpv. 1 CP) il 23 giugno 2017. [X.] è stato condannato a una pena pecuniaria condizionale di 25 aliquote giornaliere da Fr. 160.-- e a una multa di Fr. 800.--; [Y.] a una pena pecuniaria condizionale di 30 aliquote giornaliere da Fr. 330.--.

Il Tribunale Superiore del Cantone di Obwalden ha confermato le condanne di primo grado il 12 dicembre 2018 a seguito del ricorso di [X.] e [Y.] .

Legge

Il Tribunale Federale ritiene le condanne legittime. I ricorrenti, in qualità di capicantiere e direttori dei lavori, erano responsabili della sicurezza nel cantiere e quindi anche dell'installazione di adeguate protezioni contro le cadute lungo lo scavo. Le protezioni contro le cadute avrebbero dovuto essere alte almeno 95 cm secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) per impedire le cadute nello scavo.

I ricorrenti non possono invocare il fatto che il direttore dei lavori [E.] si sia limitato a fare riferimento alla norma SN 640 893 relativa…