Fatti

La società [A. AG] (ricorrente) aveva costituito nell'esercizio 1996 un accantonamento di CHF 1'000'000 sul suo patrimonio immobiliare. L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna (KSTV/BE) aveva inizialmente riconosciuto tale accantonamento come giustificato dal punto di vista aziendale. Nell'esercizio 2008, la ricorrente ha alienato due immobili edificati dal suo patrimonio immobiliare. Nei periodi fiscali 2009 e 2010, ha ridotto l'accantonamento rispettivamente di CHF 50'000. Nel periodo fiscale 2011, la ricorrente ha sciolto l'accantonamento solo di CHF 50'000, cosicché alla fine del 2011 risultavano ancora CHF 850'000. La KSTV/BE ha compensato nel periodo fiscale 2011 una prima tranche di CHF 150'000. Ha annunciato di compensare il saldo rimanente di CHF 700'000 in modo continuativo nei successivi quattro anni. I ricorsi della ricorrente sono rimasti senza esito.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'accantonamento nel periodo fiscale 2011 aveva da tempo perso la sua giustificazione e alla fine del periodo fiscale 2011 non era più in alcun modo giustificato dal punto di vista aziendale. La perdita di circa CHF 932'000 verificatasi nell'esercizio 1996 avrebbe potuto essere evitata se non si fosse proceduto alla costituzione dell'accantonamento. Il Tribunale federale constata che, ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LIFD, gli accantonamenti precedenti devono essere imputati all'utile imponibile "nella misura in cui non siano più…