Fatti
Il 27 marzo 2018, [A.] ha presentato una denuncia penale contro ignoti per disturbo del traffico pubblico e ferroviario ai sensi degli artt. 237 e 238 CP. Egli sosteneva che il funzionamento del poligono di tiro [B.] mettesse in pericolo le persone su otto vie di traffico pubblico a causa di difetti strutturali. La Procura di Soletta non ha accolto il procedimento, motivando che l'esame delle misure strutturali aveva dimostrato che né la strada né la linea ferroviaria o i sentieri fossero direttamente visibili e quindi non potessero essere colpiti direttamente. Secondo la valutazione degli esperti, il funzionamento dell'impianto era possibile senza restrizioni e conforme alle norme di sicurezza vigenti. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta non è entrato nel merito del ricorso di [A.] per mancanza di legittimazione.
Legge
Il Tribunale federale afferma che solo le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione sono legittimate a ricorrere contro un provvedimento di non accoglimento. Secondo il Codice di procedura penale, è considerata parte la parte civile, ovvero la persona lesa che partecipa espressamente al procedimento penale. Altri partecipanti al procedimento, come il denunciante, hanno diritti di parte solo se i loro diritti sono direttamente interessati.
Nel caso in questione, il Tribunale federale nega che il ricorrente [A.] sia direttamente interessato nei suoi diritti. Le…