Fatti
La società anonima [M.] ha risolto il contratto di lavoro che la legava a [M.] al 31 gennaio 1976. [M.] ha fatto valere nei confronti del suo ex datore di lavoro varie pretese, tra cui una quota di gratifica che ritiene gli sia dovuta pro rata temporis, per il mese di gennaio 1976.
Il Tribunale federale ha accolto questa pretesa.
Legge
Secondo l'art. 322d cpv. 2 CO, "in caso di estinzione del rapporto di lavoro prima dell'occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una quota proporzionale di tale retribuzione solo se così è stato convenuto".
Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che la "gratifica" in questione presenti tutte le caratteristiche di un elemento della retribuzione e debba quindi essere trattata come tale. Essendo una controprestazione per il lavoro svolto, essa deve…