Art. 339 CO
1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.
2 Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l’esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.
3 Il diritto ad una partecipazione al risultato dell’esercizio è esigibile conformemente all’articolo 323 cpv. 3.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigibilità del salario in caso di disdetta ingiustificata del contratto di lavoro4 citazioni
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2DTF 62_II_3474 citazioni01/01/1936 · 4 citazioni
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33 citazioni
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4DTF 72_II_3113 citazioni21/05/1946 · 3 citazioni
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5DTF 60_II_1123 citazioni01/01/1934 · 3 citazioni
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6Accordo relativo al diritto del commesso viaggiatore a una provvigione; abuso di diritto nell'invocare l'assenza della forma scritta; esigibilità della provvigione alla fine del rapporto di lavoro. 1. Il fatto che il da…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni04/05/2005 · 11 citazioni de
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7 citazioni
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Arbeitsvertrag, Gewinnbeteiligung, Fälligkeit5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.