Fatti

La controversia riguarda la nullità di un pignoramento avviato dall'Associazione B., un'entità che, secondo il debitore A., non avrebbe personalità giuridica. La questione è stata portata davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia civile presentato da A. contro la decisione della Camera di vigilanza degli Uffici esecuzione e fallimenti del Cantone di Ginevra, che aveva respinto il suo reclamo.

In un precedente procedimento, il Presidente del Tribunale civile del circondario di Losanna aveva emesso un'ordinanza di prova futura ammettendo la personalità giuridica dell'Associazione B. In base a tale ordinanza, l'ufficio esecuzione aveva dato seguito alla richiesta di pignoramento presentata dall'associazione. A. ha successivamente fatto opposizione al pignoramento e presentato un reclamo per nullità, sostenendo che l'associazione fosse un'entità inesistente.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A. e annullato la decisione della Camera di vigilanza. Ha ritenuto che la nullità di un pignoramento avviato da una persona giuridica inesistente sia consolidata nella giurisprudenza, salvo eccezioni che non si applicano al caso di specie.

Sebbene l'ufficio esecuzione possa basarsi su una decisione giudiziaria che riconosce la personalità giuridica del creditore pignorante, l'autorità di vigilanza non è vincolata da tale decisione e deve esaminare d'ufficio la questione della legittimazione processuale del creditore pignorante. Nel caso in esame,…