Fatti
La ricorrente X. (nata nel 1969) è originaria della Mongolia ed è entrata in Svizzera l'8 ottobre 2005. Il 2 febbraio 2006 ha sposato il cittadino portoghese Y. (nato nel 1963) e ha ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare CE/AELS. Dal matrimonio è nata il 29 ottobre 2006 una figlia, che dispone anch'essa di un permesso di domicilio CE/AELS. Il 9 aprile 2007, X. ha fatto venire in Svizzera il figlio di una precedente relazione, al quale è stato rilasciato un permesso di soggiorno CE/AELS valido fino al 1° febbraio 2011.
Il 30 aprile 2010, l'Ufficio per la migrazione del Cantone di Zurigo ha revocato i permessi di soggiorno di X. e di suo figlio, in quanto la coppia X.-Y. si era separata e il rapporto coniugale sussisteva solo formalmente e senza prospettive di riconciliazione. Le istanze di ricorso cantonali hanno confermato il mancato rinnovo dei permessi di soggiorno (nel frattempo scaduti).
Legge
Il Tribunale federale conferma che, in quanto coniuge di un cittadino UE, la ricorrente 1 ha in linea di principio diritto (derivato) al rinnovo del suo permesso, finché il matrimonio sussiste formalmente. Tuttavia, questo diritto è soggetto alla riserva dell'abuso di diritto: se manca la volontà di formare una comunità e il vincolo matrimoniale formale serve solo (ancora) ad eludere le norme di ammissione per stranieri, il diritto decade.
Nel caso di specie, l'Ufficio per la migrazione ha potuto presumere che la ricorrente 1 si sia richiamata a un matrimonio privo di…