Fatti

Su richiesta di Sch., l'ufficio esecuzioni ha emesso un precetto esecutivo contro la società assicurativa X. per un credito di un milione di franchi più interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato ricevuto dalla cassiera della società presso la sede della stessa. Poiché non è stata presentata alcuna contestazione entro il termine, il creditore ha presentato la richiesta di prosecuzione, a seguito della quale l'ufficio esecuzioni ha emesso la minaccia di fallimento.

La società assicurativa X. si è lamentata della notifica del precetto esecutivo presso l'autorità di vigilanza cantonale, chiedendo l'annullamento del precetto esecutivo e della minaccia di fallimento, ma è stata respinta. Tuttavia, la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dalla società assicurativa X.

Legge

Il Tribunale federale afferma che ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, i documenti esecutivi devono essere notificati a una società anonima a un membro dell'amministrazione o a un procuratore. Una notifica sostitutiva ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 LEF è ammissibile solo se la notifica…