Fatti
La Cassa di compensazione del Cantone di Soletta ha obbligato l'ex presidente dell'amministrazione di una cooperativa fallita a pagare un risarcimento per i contributi non pagati, con responsabilità solidale con gli altri sei membri dell'amministrazione. I procedimenti di opposizione relativi alla responsabilità per il risarcimento dei danni delle dieci persone citate in giudizio sono stati conclusi con la loro liberazione dalla responsabilità per mancanza di qualifica di organo o di appartenenza all'organo.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha annullato la decisione di opposizione, poiché la Cassa di compensazione non aveva citato in giudizio i responsabili del risarcimento dei danni nei procedimenti di opposizione delle altre dieci persone citate in giudizio, il che costituiva una violazione non sanabile del diritto di essere ascoltati.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ha annullato la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta. L'autorità inferiore aveva negato la responsabilità per il risarcimento dei danni del ricorrente ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la Cassa di compensazione aveva emesso anche nei confronti di altre dieci persone decisioni di risarcimento dei danni, ma queste erano state tutte liberate dalla responsabilità a seguito di opposizione.
Il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sull'intervento in una controversia sul risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 52 LAVS è applicabile anche al procedimento di opposizione. La Cassa di compensazione avrebbe dovuto citare in giudizio il ricorrente nei procedimenti di opposizione delle dieci altre persone citate in giudizio, poiché egli aveva un interesse giuridico e fattuale a che, oltre a lui, anche altre persone fossero dichiarate responsabili.
Il Tribunale federale ha tuttavia anche stabilito…