Fatti

I coniugi Z. sono sposati dal aprile 1984 e hanno un figlio di nome Markus, nato il 6 febbraio 1986. Dal 27 gennaio 1988 i coniugi vivono separati. Il 19 maggio 1989 il Tribunale distrettuale ha pronunciato il divorzio delle parti e ha posto il figlio Markus sotto la potestà genitoriale del ricorrente. La convenuta ha presentato appello contro questa sentenza al Tribunale federale, chiedendo che il figlio Markus sia posto sotto la sua potestà genitoriale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto l'appello della convenuta. Ha affermato che nel determinare l'assegnazione del figlio, il benessere del minore deve essere la considerazione primaria. Poiché il figlio Markus è stato accudito intensivamente dal padre fin dai primi mesi di vita, la madre non gode di una priorità naturale. Entrambi i genitori hanno le necessarie capacità per prendersi cura adeguatamente del figlio, quindi il principio della parità di diritti dei genitori nell'assegnazione del figlio deve essere rispettato.

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