Fatti

T., nato nel 1960, ha lavorato nel settore edile in Svizzera dal 1986, l'ultima volta dal 1° aprile 2000 al 28 febbraio 2001 per la W. AG e dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2003 per la G. AG. Dal 10 maggio 2001 era incapace al lavoro a causa di un disturbo alla schiena e dal 1° maggio 2002 percepiva una rendita d'invalidità dell'assicurazione invalidità.

Dopo che sia la fondazione collettiva LPP X. e la cassa pensioni Y. che la cassa pensioni Z. avevano rifiutato l'obbligo di prestazione, T. ha presentato una causa presso il Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città contro la cassa pensioni Z. Il tribunale ha condannato la cassa pensioni Z. a pagare a T. le prestazioni pensionistiche.

La cassa pensioni Z. ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio del caso al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio.

Legge

Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la sua competenza e ha concluso che la decisione sull'obbligo di prestazione anticipata di un istituto di previdenza è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF e pertanto impugnabile autonomamente.

Nel merito, il Tribunale federale ha affermato che l'istituto di previdenza che ha effettuato prestazioni anticipate può far valere direttamente un…