Fatti

Il caso riguarda un lavoratore frontaliere italiano, D., che lavora in Svizzera e risiede in Italia. L'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) aveva constatato che molti lavoratori frontalieri italiani non avevano fatto uso della facoltà di esercitare il diritto di opzione per la copertura delle cure medico-sanitarie nel loro Paese di residenza. L'UAM aveva quindi deciso di avviare una procedura in sanatoria, assegnando un termine supplementare per esercitare il diritto di opzione.

D. non aveva ricevuto la comunicazione personale del 12 giugno 2008 e non era stato informato del diritto di opzione. Egli aveva quindi presentato un reclamo contro la decisione di affiliazione d'ufficio alla LAMal, chiedendo di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano.

La Corte cantonale aveva respinto il reclamo, ritenendo che l'UAM avesse adempiuto ai propri obblighi di informazione e che la mancata trasmissione della comunicazione personale del 12 giugno 2008 non costituisse un caso giustificato per l'esercizio tardivo del diritto di opzione.

Legge

Diritto applicabile: La Corte federale ha stabilito che il diritto applicabile è quello svizzero, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Diritto di opzione: La Corte ha riconosciuto che il diritto di opzione è un diritto soggettivo che può essere esercitato dai lavoratori frontalieri residenti in Italia e lavoratori in Svizzera, ai sensi dell'ALC e del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Procedura in sanatoria: La Corte ha stabilito che la procedura in sanatoria avviata dall'UAM costituiva un atto amministrativo che doveva essere notificato…