Fatti

Il sig. [M.] ha richiesto l'affiliazione alla cassa malati Assura il 18 luglio 2001, con effetto retroattivo al 1° luglio 2001. Constatando che il sig. [M.] non era stato assicurato in modo obbligatorio contro il rischio di malattia dal 1° gennaio 1996, la cassa lo ha informato che gli sarebbe stata addebitata una sovrappremio di 9'616 fr., calcolato sulla base degli importi dei premi mensili degli anni 1996 al 2001, con franchigia massima, per un periodo doppio rispetto a quello in cui non era stato assicurato e tenendo conto di un tasso del 50%. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra ha annullato questa decisione, ritenendo che la cassa avesse violato il suo obbligo di istruire d'ufficio la causa. La cassa ha interposto ricorso contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale esamina la legittimità delle disposizioni applicative adottate dal Consiglio federale nell'art. 8 OAMal, che prevede che il sovrappremio previsto dall'art. 5 cpv. 2 LAMal sia riscosso per il doppio della durata del ritardo nell'affiliazione, ad un tasso compreso tra il 30 e il 50%. Il Tribunale federale ritiene che questa regolamentazione rispetti l'ambito della norma di delega e il principio di proporzionalità per quanto riguarda l'importo del sovrappremio. Tuttavia, la riscossione del sovrappremio per un periodo doppio rispetto al ritardo nell'affiliazione può portare ad una sanzione la cui durata non è più in un rapporto ragionevole con l'omissione che la giustifica. Il Tribunale federale applica per analogia il termine massimo di cinque anni previsto dall'art. 95 LAA per una sanzione simile.

Nel…