Art. 8 OAMal

Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva

1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 cpv. 2 LAMal, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 cpv. 5 LAMal. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 95 LAINF: Sanzione in caso di affiliazione tardiva
    · 25/02/2003 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Entscheid Versicherungsgericht, 07.11.2024
    KV 2024/1
    · 07/11/2024 · 0 citazioni de
  • Versicherungsobligatorium, Familie blieb nach Umzug in CH bei ausländischen Versicherungen krankenpflegeversichert
    KV.2011.00073
    · 22/05/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.