Fatti

Il Tribunale federale doveva occuparsi di un ricorso del titolare dell'assicurazione V. contro la decisione di non entrare nel merito del Tribunale amministrativo federale. Il titolare dell'assicurazione aveva presentato ricorso contro la decisione di rifiuto della prestazione dell'ufficio AI per gli assicurati all'estero, che tuttavia era stata respinta a causa del mancato rispetto del termine. L'ufficio AI aveva spedito la decisione il 2 febbraio 2007 come plico postale con avviso di ricevimento all'indirizzo del rappresentante legale del titolare dell'assicurazione, che era arrivato il 7 febbraio 2007 all'ufficio postale del luogo del destinatario. Il rappresentante legale aveva trattenuto il plico a causa di un ordine di ritenuta fino al 26 febbraio 2007 e lo aveva ritirato il 26 febbraio 2007 insieme alla restante posta trattenuta allo sportello.

Il titolare dell'assicurazione presentò ricorso al Tribunale federale con la richiesta di annullare la decisione di non entrare nel merito e di obbligare il Tribunale amministrativo federale a prendere in considerazione il ricorso presentato tempestivamente. L'ufficio AI chiese il rigetto del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciò a presentare osservazioni.

Legge

Il Tribunale federale doveva esaminare se la fictio di notificazione in caso di ordine di ritenuta postale trova ancora applicazione con il nuovo diritto. La fictio di notificazione stabilisce che un plico raccomandato è considerato notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dalla data di arrivo all'ufficio postale del luogo del destinatario.

Il Tribunale stabilì che la fictio di notificazione è applicabile anche in caso di ordine di ritenuta postale, poiché il destinatario doveva aspettarsi la notificazione in questione. Il rappresentante legale del titolare dell'assicurazione si era opposto alla decisione preliminare dell'ufficio AI e doveva quindi…