Fatti

La decisione del Tribunale federale riguarda un ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza del presidente dell'Ufficio elettorale centrale della città di Zurigo relativa alle elezioni del Consiglio comunale del 3 marzo 2002. I ricorrenti sostengono che la suddivisione dei collegi elettorali della città di Zurigo viola i diritti politici e il principio di uguaglianza.

Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, nella misura in cui esso si rivolge contro la decisione del Consiglio di Stato del 3 aprile 2002, che ha protetto l'ordinanza del presidente dell'Ufficio elettorale centrale del 7 settembre 2001 e la decisione di approvazione del 6 marzo 2002. I ricorrenti sono legittimati a presentare il ricorso in materia di diritto di voto in quanto cittadini aventi diritto di voto della città di Zurigo.

I ricorrenti chiedono l'annullamento delle elezioni del Consiglio comunale del 3 marzo 2002 e la nuova indizione delle elezioni sulla base di una suddivisione dei collegi elettorali rivista. Essi sostengono che l'attuale suddivisione dei collegi elettorali comporta una limitazione sproporzionata della libera volontà degli elettori e dell'uguaglianza del valore del voto.

Legge

Il Tribunale federale conferma innanzitutto il suo precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei ricorsi in materia di diritto di voto, non solo l'interpretazione del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale, ma anche quella di altre disposizioni cantonali che definiscono il contenuto del diritto di voto o sono strettamente connesse ad esso, sono soggette a libero esame.

Il Tribunale federale constata che la suddivisione dei collegi elettorali della città di Zurigo per le elezioni del Consiglio comunale viola il principio della libertà elettorale sancito dall'art. 34 cpv. 2 Cost. e il principio di uguaglianza di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. Le differenze di dimensione dei collegi elettorali e le conseguenti deviazioni dal numero di voti necessari in media per un seggio non sono più compatibili con il principio di parità di trattamento.

In particolare, nel collegio elettorale 1 con soli due seggi, la suddivisione dei collegi elettorali comporta…