Art. 39 Cost.
Esercizio dei diritti politici
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritti politici; art. 25 lett. b e c Patto ONU II, art. 8 cpv. 1, art. 9 e 34 cpv. 2 Cost., art. 32 cpv. 3 Cost./ZH, art. 3 e 4 cpv. 1 lett. b del regolamento comunale della Città di Zurigo; diritto alla libera formazi…38 citazioni
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2Procedura per l'elezione del parlamento cantonale, elezione secondo il sistema proporzionale, definizione dei circondari elettorali; art. 34 Cost25 citazioni
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3Uguaglianza giuridica nelle elezioni secondo il sistema proporzionale, determinazione dei circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio, "decisione incitativa"; art. 8 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 Cost.; §§…23 citazioni
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4Nuovo conteggio delle schede nell'elezione del municipio17 citazioni
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5Procedura per l'elezione del parlamento cantonale, elezione secondo il sistema proporzionale, definizione dei circondari elettorali, ripartizione dei seggi, diritto dei piccoli comuni a una rappresentanza minima; art. 3…16 citazioni
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6Facoltà del Tribunale federale di esaminare disposizioni costituzionali cantonali nel caso di applicazione15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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Beherbergungsgebühren8 citazioni
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der vorliegenden8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.