Fatti
Nel Canton Argovia, in un referendum popolare del 18 maggio 2003, è stata approvata la riduzione del Gran Consiglio da 200 a 140 membri. Di conseguenza, il Cantone ha modificato le relative disposizioni della Costituzione cantonale (§§ 76 cpv. 2 e 77 cpv. 2). Il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di riunire i distretti in associazioni di collegi elettorali, al fine di evitare alti quorum naturali nei piccoli collegi elettorali. Tuttavia, il Gran Consiglio ha deciso, in seconda lettura, di rinunciare alla creazione di associazioni di collegi elettorali.
I Verdi Argovia e altri partiti hanno quindi presentato ricorsi contro il nuovo Regolamento elettorale del Gran Consiglio. Hanno sostenuto che la rinuncia alle associazioni di collegi elettorali avrebbe portato a quorum naturali incostituzionali, violando così il diritto di voto degli elettori.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il sistema proporzionale secondo il § 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale presuppone che il Cantone sia suddiviso in collegi elettorali il più grandi e uguali possibile, o che non sia suddiviso affatto. Più piccolo è un collegio elettorale, più alto è il quorum naturale, ovvero la percentuale di voti necessaria per ottenere un seggio.
La disposizione costituzionale del § 77 cpv. 2 seconda frase della Costituzione cantonale, che consente la formazione di associazioni di collegi elettorali, deve essere interpretata nel senso che il legislatore è obbligato a creare tali associazioni, se ciò è necessario per evitare quorum contrari al principio proporzionale. La rinuncia alle associazioni di collegi elettorali contraddice quindi lo scopo e la finalità della disposizione costituzionale.
Il Tribunale federale ritiene che quorum naturali…