Fatti
L'ufficio AI del Canton Uri ha concesso ad A. una rendita AI completa con effetto retroattivo dal 1° novembre 2000 nel 2001. Nell'ambito di una revisione della rendita, l'ufficio AI ha commissionato nel 2015 una perizia pluridisciplinare che ha attestato una capacità lavorativa dell'80% in un'attività fisicamente leggera o mediamente pesante. Di conseguenza, l'ufficio AI ha avviato una procedura di diffida e riflessione e ha chiesto ad A. di partecipare a un programma di allenamento della capacità di carico. Poiché A. ha interrotto il programma dopo tre giorni e non lo ha più ripreso, l'ufficio AI ha sospeso la rendita in base all'art. 7b LAI in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 4 LPGA.
A. ha presentato un ricorso contro la sospensione della rendita. Il Tribunale superiore del Canton Uri ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che i beneficiari di rendita, anche in assenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo hanno il diritto, ma anche l'obbligo di partecipare attivamente a misure di reintegrazione ragionevoli. Ciò risulta da un'interpretazione dell'art. 7 cpv. 2 lett. e LAI in combinato disposto con l'art. 8a LAI.
La capacità soggettiva di integrazione della persona che percepisce la rendita non è un prerequisito per l'attuazione di…