Art. 8a LAI
Reintegrazione dei beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione
1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché:
- a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.
2 I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all’articolo 8 cpv. 3 lettere abis–b e d.
3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.
4 …
5 Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al cpv. 2.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Affezioni psicosomatiche e invalidità che legittima il diritto a una rendita119 citazioni
-
2Lett. a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6 a revisione AI, primo pacchetto di misure)46 citazioni
-
3Reintegrazione dei beneficiari di una rendita33 citazioni
-
4Lett. a cpv. 1-3 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure; in seguito: Disp. fin12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Invalidenversicherung (Massnahmen zur Wiedereingliederung)25 citazioni
-
Invalidenversicherung (Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung)17 citazioni
-
Assicurazione invalidità13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.