Fatti

- A. ha lavorato a tempo pieno come operaia di montaggio fino a un incidente stradale nel 2001. Nel 2002 si è annunciata all'Assicurazione invalidità (AI) per la percezione di prestazioni e a partire da ottobre 2002 ha ricevuto una rendita AI parziale. - Nell'ambito di una revisione, l'ufficio AI ha effettuato ulteriori accertamenti e ha sospeso la rendita AI alla fine di ottobre 2012, in quanto A. è ritenuta capace di lavorare all'89%. - A. ha presentato reclamo contro la sospensione della rendita. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il reclamo, ma ha ordinato che la rendita AI finora percepita continuasse ad essere versata fino alla notifica della decisione. - Contro questo ordine di continuare a versare la rendita fino alla notifica della decisione, l'ufficio AI ha presentato reclamo al Tribunale federale.

Legge

- Il Tribunale federale ha respinto il reclamo dell'ufficio AI. Ha affermato che la sospensione della rendita era legittima, ma che il versamento continuato della rendita fino alla notifica della decisione era conforme al diritto. - Secondo le disposizioni finali della 6a revisione AI (disp. fin. LPAI), gli assicurati la cui rendita è stata sospesa o ridotta hanno diritto a misure di reintegrazione. Durante l'attuazione di tali misure sussiste inoltre il diritto al proseguimento del versamento della precedente rendita AI, al massimo per due anni. - Poiché…