Fatti
La ricorrente, un'infermiera diplomata e madre di tre figli, percepisce dal 2011 una rendita invalidità intera a causa di persistenti problemi psichici. Nel novembre 2012 ha richiesto l'attuazione di misure di integrazione professionale. L'ufficio AI del Cantone di Turgovia non è entrato nel merito della richiesta, in quanto non è emerso alcun cambiamento rilevante delle condizioni di fatto. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione.
La ricorrente ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione dell'ufficio AI e della sentenza cantonale e l'obbligo per l'ufficio AI di attuare misure di integrazione professionale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che con la 6a revisione AI, in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato introdotto lo strumento della revisione della rendita orientata all'integrazione. In questo caso, è prevista la reintegrazione per i beneficiari di rendita con un presunto potenziale di integrazione, per i quali lo stato di salute o le condizioni di lavoro non hanno subito modifiche sostanziali.
Sebbene vi siano dubbi sul fatto che la ricorrente soddisfi i requisiti, né l'amministrazione né l'istanza precedente hanno accertato i fatti rilevanti per la valutazione del diritto alle misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LII. La questione decisiva non è se lo stato di salute dell'assicurata si è migliorato in misura rilevante per il diritto, ma…