Fatti
In questo caso si trattava della tassazione di una coppia sposata che viveva in comunità di vita non separata, ma solo uno dei due coniugi aveva reddito imponibile nel domicilio fiscale secondario. L'Ufficio Cantonale delle Imposte di San Gallo voleva tassare congiuntamente entrambi i coniugi, mentre le istanze di ricorso cantonali erano favorevoli a una tassazione individuale separata dei coniugi.
Il defunto marito non aveva reddito imponibile nel Cantone di San Gallo, mentre sua moglie vi aveva venduto un immobile. Poiché la coppia era soggetta a tassazione domestica nel domicilio fiscale principale, l'Ufficio Cantonale delle Imposte sosteneva che per una tale coppia coniugale si imponesse un'obbligazione tributaria congiunta dei coniugi nel domicilio fiscale secondario, anche se solo uno dei due coniugi avesse collegamenti economici in tale Cantone.
Legge
Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio Cantonale delle Imposte di San Gallo e ha confermato il suo precedente giurisprudenza, secondo la quale il reddito e il patrimonio dei coniugi che vivono in matrimonio legalmente e di fatto non separato devono essere sommati (c.d. addizione dei fattori), a prescindere dal regime patrimoniale.
Il Tribunale Federale ha argomentato che la tassazione della coppia coniugale come unità riguarda non solo la base imponibile, ma anche l'obbligo tributario. Pertanto, dalla tassazione domestica si può dedurre l'obbligo tributario di entrambi i coniugi in un Cantone, anche se in realtà solo un coniuge abbia reddito imponibile o patrimonio in tale Cantone.
La prima istanza aveva…