Art. 4 LAID
Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.
2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
- a. esercitano un’attività lucrativa nel Cantone; abis. esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;
- b. in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
- c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;
- d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
- e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
- f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro;
- g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Doppia imposizione intercantonale; contratto di franchising; stazione di servizio quale stabilimento d'impresa? Legittimazione dell'amministrazione fiscale cantonale ad interporre ricorsi in materia di doppia imposizion…17 citazioni
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2Art. 68 cpv. 1 LAID 200010 citazioni
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3Cumulo del reddito e della sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto; imposizione comune presso il domicilio fiscale secondario4 citazioni
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4Imposta alla fonte delle persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera; presenza personale in caso di attività lucrativa in Svizzera1 citazioni
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5Differimento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare in seguito alla ristrutturazione di un'impresa di persone; amministrazione immobiliare; nozione d'esercizio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staatssteuer 2006 (Doppelbesteuerung)8 citazioni
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Kantons- und Gemeindesteuern 20076 citazioni
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Art. 127 Abs. 3 BV (interkantonale Doppelbesteuerung; Hauptsteuerdomizil)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.