Fatti

I coniugi A.A. e B.A. risiedono a U. (AG) e nel 2007 sono stati tassati sia dal Cantone di Argovia che dal Cantone di Zugo per il reddito derivante dall'attività lavorativa del ricorrente 1. Ciò ha comportato una doppia imposizione intercantonale attuale.

Dopo il fallimento della X. AG, con sede a U., A.A. ha offerto i suoi servizi di consulenza attraverso la ditta individuale Y. con sede a V. (ZG). Le autorità fiscali del Cantone di Argovia hanno tassato il reddito derivante da questa attività, mentre il Cantone di Zugo ha rivendicato il 50% del reddito.

I coniugi A. hanno impugnato la decisione di opposizione del Cantone di Argovia, in quanto ritenevano che il reddito della ditta individuale Y. dovesse essere attribuito interamente al Cantone di Zugo. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia ha respinto il loro ricorso.

Legge

Il Tribunale federale stabilisce che, in linea di principio, il luogo di residenza di una persona che svolge un'attività dipendente costituisce il suo domicilio fiscale, mentre il reddito derivante da un'attività indipendente deve essere tassato nel luogo di attività.

Nel caso in esame, è necessario verificare se A.A. nel 2007 fosse effettivamente lavoratore autonomo o se si trattasse di un proseguimento della sua precedente attività dipendente. L'onere della prova spetta all'amministrazione fiscale del Cantone di Argovia, poiché dopo il fallimento della X. AG si è trattato di una nuova…