Fatti

I ricorrenti, A. e [B.C.] , sono sposati dal 1982 e hanno la loro residenza in [X.] , Canton Zurigo. [A.C.] è direttore di un'istituzione pubblica a Berna e trascorre la sua settimana lavorativa lì. L'amministrazione fiscale del Canton Berna ha stabilito con decisione dell'11 giugno 2001 che il domicilio fiscale principale di [A.C.] si trova dal 1° gennaio 2001 nel suo luogo di lavoro a Berna. I ricorrenti non hanno presentato ricorso contro questa decisione. Con decisione di valutazione del 24 settembre 2002, il Canton Zurigo ha confermato la sua giurisdizione fiscale esclusiva nei confronti di entrambi i coniugi per l'imposta statale e comunale del 2001. I ricorrenti hanno presentato un'opposizione senza successo.

Il 31 dicembre 2002, i ricorrenti hanno presentato un ricorso per doppia imposizione fiscale al Tribunale federale e chiedono di eliminare la doppia imposizione fiscale intercantonale e di stabilire che i cantoni partecipanti hanno una giurisdizione fiscale condivisa per i redditi e il patrimonio mobile del marito.

Legge

Il Tribunale federale ha trattato il ricorso di diritto costituzionale contro la decisione di opposizione dell'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo del 5 dicembre 2002 e contro la decisione di domicilio fiscale dell'amministrazione fiscale del Canton Berna dell'11 giugno 2001. Ha stabilito che il ricorso è ammissibile, poiché non è necessario esaurire la procedura cantonale.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che si verifica una doppia imposizione fiscale contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. quando una persona soggetta all'imposta è chiamata a pagare imposte da due o più cantoni per lo stesso oggetto di imposta e per lo stesso periodo di tempo. Ha anche stabilito che il domicilio fiscale di una persona che non lavora in modo indipendente è il luogo in cui la persona si trova con l'intenzione di rimanere definitivamente o dove si trova il centro dei suoi interessi vitali.

Il Tribunale ha deciso che…